A seguito dell’introduzione della Legge di Bilancio 2017, a decorrere dal 1° gennaio dello scorso anno, le imprese in contabilità semplificata determinano il proprio reddito facendo riferimento al principio di cassa abbandonando il principio della competenza.
Per poter comprendere appieno alcuni degli argomenti di seguito descritti risulta importante riprendere i concetti di principio di competenza e di principio di cassa.
Il primo presuppone la registrazione delle operazioni nel periodo di imposta a cui queste si riferiscono indipendentemente dal momento in cui i pagamenti si verificano [ad esempio una bolletta telefonica datata gennaio 2018 e pagata a febbraio 2018, relativa ai consumi effettuati nel dicembre 2017, sarà imputabile all’esercizio 2017].
Viceversa il principio di cassa include nel calcolo del reddito solo i costi e i ricavi effettivamente sostenuti o percepiti [ad esempio una bolletta telefonica datata gennaio 2018 e pagata a febbraio 2018, relativa ai consumi effettuati nel dicembre 2017, sarà imputabile all’esercizio 2018].
Ciò che però rende peculiare l’introduzione di questo regime di cassa per le contabilità semplificate è che quest’ultimo non può essere definito come un sistema puro in quanto, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate stessa, esso si configura come un sistema misto cassa-competenza.
Risulta quindi importante chiarire fin da subito quali componenti che concorrono alla formazione del reddito dovranno essere imputati per cassa e quali per competenza.
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Contabilità per cassa
Il criterio generale che deve essere seguito, senza entrare troppo nello specifico, può essere così riassunto:
per cassa dovranno essere imputati tutti i costi e ricavi direttamente connessi all’attività caratteristica dell’impresa, ossia, ad esempio le spese sostenute per gli acquisti di merci o di beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione, le spese per utenze, i ricavi derivanti dalle cessioni di beni, materie prime, strumenti finanziari ecc.
Contabilità per competenza
Per competenza dovranno invece essere considerati tutti gli altri componenti non direttamente connessi all’attività caratteristica svolta e riconducibili quindi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, accantonamenti.
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Gli obblighi contabili
Un’altra importante modifica introdotta per le contabilità semplificate riguarda gli obblighi contabili, in quanto la Legge di Bilancio 2017 considera tre distinte possibilità:
- la prima possibilità prevede, oltre alla tenuta dei registri Iva, due distinti registri nei quali dovranno essere annotati, di volta in volta, i ricavi percepiti e le spese sostenute;
- la seconda possibilità prevede invece la tenuta dei registri Iva con la necessaria indicazione, a fine anno, dell’importo dei ricavi e delle spese che rispettivamente non sono stati ancora incassati o pagati;
- infine l’ultima possibilità è quella della sola tenuta dei registri Iva, dove i ricavi e i soli costi registrati saranno determinanti per la formazione del reddito.
Qualora dovessero essere presenti delle componenti non rilevanti ai fini Iva [affitti da privati, interessi, assicurazioni ecc.] dovrà necessariamente essere seguito il principio di cassa a prescindere dal metodo di registrazione utilizzato.
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La determinazione del reddito
Vi ricordiamo, soprattutto per i documenti non rilevanti ai fini Iva, che è indispensabile che la relativa registrazione avvenga entro 60 giorni dalla data del pagamento / incasso.
Quindi nel momento in cui ci si trova dinnanzi ad una spesa non rilevante ai fini Iva, come, ad esempio, una spesa relativa ad un canone di affitto tra privati, ad un’assicurazione, agli interessi, ecc., sarà sempre obbligatorio seguire il principio di cassa, con la conseguenza che la spesa stessa concorrerà alla determinazione del reddito solo quando essa sarà effettivamente pagata.
Ovviamente un discorso analogo può essere fatto per le componenti positive di reddito non rilevanti ai fini Iva che concorreranno alla formazione del reddito esclusivamente quando saranno incassate.
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