Abbiamo visto, nell’articolo dedicato alle forme contrattuali utilizzabili per stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo, che per quello a “canone concordato” l’importo del corrispettivo è generalmente inferiore ai prezzi correnti di mercato, in quanto non è liberamente stabilito dalle parti, ma deve essere determinato rispettando le fasce e i criteri fissati a livello locale tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.
Per questo motivo il legislatore ha stabilito di concedere, sia al proprietario che all’inquilino, alcuni vantaggi fiscali relativamente all’IRPEF (cedolare secca compresa), all’imposta di registro, all’IMU e alla TASI.
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Quali agevolazioni fiscali spettano al locatore?
Al locatore sono riconosciuti i seguenti “sconti fiscali” (relativamente ai contratti con immobili ad uso abitativo ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa e limitrofi):
- il reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali, individuato quale maggiore importo tra il canone di locazione (ridotto forfetariamente del 5%) e la rendita catastale (rivalutata del 5%) è ridotto del 30% (es. rendita catastale € 450, canone di locazione annuo € 4.800 – il reddito imponibile, dato dal canone ridotto del 5% e del 30%, è pari a € 3.192);
- in caso di opzione per la cedolare secca l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 10% (15% dal 2020) anziché del 21% (l’agevolazione è estesa anche ai Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza per eventi eccezionali quali ad esempio le calamità naturali);
- la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro per la registrazione del contratto e per le annualità successive è ridotta del 30% (es. canone di locazione annuo € 4.800, imposta di registro 2% – l’imposta, calcolata sul canone ridotto del 30%, è pari a € 67).
Inoltre, a prescindere dall’ubicazione dell’immobile, se il contratto è stipulato nel rispetto degli accordi definiti in sede locale, l’aliquota IMU e TASI è ridotta del 25%.
È necessario comunicare al Comune di competenza la spettanza dei requisiti della riduzione presentando l’apposita dichiarazione.
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Quali agevolazioni fiscali sono riconosciute al conduttore?

Al conduttore spettano di riflesso le stesse riduzioni riconosciute al locatore, in particolare:
- la base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro per la registrazione del contratto e per le annualità successive è ridotta del 30%;
- l’aliquota TASI è ridotta del 25%.
Inoltre se l’immobile costituisce abitazione principale, lo stesso può fruire della detrazione (su base annua) di:
- € 495,80 dall’IRPEF dovuta se il proprio reddito complessivo non supera € 15.493,71;
- € 247,90 dall’IRPEF dovuta se il proprio reddito complessivo non supera € 30.987,41;
entrambe rapportate ai giorni durante i quali l’immobile viene utilizzato come abitazione principale e alla percentuale di titolarità del contratto di affitto.
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