Mancata nomina del revisore legale nelle S.r.l.
Lo scorso 16 dicembre 2019 è scaduto il termine per la nomina del revisore legale (o dell’organo di controllo) sia per le società a responsabilità limitata sia per le società cooperative, oltre che per uniformare le clausole dello statuto societario alle nuove disposizioni di legge.
Ricordiamo che il nuovo obbligo previsto dall’art. 2477 del Codice Civile, modificato in seguito all’introduzione del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” riguarda le società che, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno una delle seguenti soglie:
- totale dell’attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
- numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Ma cosa succede in caso di mancata nomina e/o mancato adeguamento dello statuto?
Torna in Cima
Le disposizioni di legge in caso di mancata nomina e le sanzioni applicabili
L’art. 2477 C.C. richiamato cita:
“…Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. …”
L’omissione potrebbe dipendere da diversi fattori, tuttavia qualora l’organo amministrativo, (consiglio di amministrazione oppure amministratore unico) in presenza dei requisiti di legge sopra menzionati, non proceda a convocare l’assemblea per la nomina dell’organo di controllo, potrebbe incorrere in azioni di responsabilità oltre che subire pesanti sanzioni amministrative.
Come già evidenziato nel nostro precedente intervento, in assenza di adempimento di nomina, gli amministratori rischiano:
- una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- la revoca;
- l’annullamento di alcuni atti societari.
Alcune riflessioni sulla forma dell’organo di controllo
Entro lo stesso termine del 16 dicembre 2019 le SRL (e cooperative) dovevano, se necessario, provvedere a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, qualora le clausole statutarie relative all’istituzione e alla soppressione dell’organo di controllo e/o del revisore legale non fossero conformi alle nuove previsioni normative.
Aldilà della necessità esclusivamente dettata dalla normativa, le società avevano l’opportunità di adeguare lo statuto anche in relazione alla forma dell’organo di controllo più idonea in relazione alle dimensioni e alla struttura delle società (revisore legale, sindaco unico o collegio sindacale).
L’art. 2477 C.C. a tal proposito prevede:
“L’atto costitutivo può’ prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. …”
Orbene, se le società interessate intendevano nominare solo il revisore avrebbero dovuto adeguare prima lo statuto, ove non fosse prevista tale figura, e poi procedere alla nomina.
Ci sono situazioni, ancora oggi, dove lo statuto addirittura dispone solo l’obbligo della nomina dell’organo di controllo nella forma collegiale, cioè costituita da più membri, anziché da un sindaco unico.
Torna in Cima
Come procede il Conservatore del Registro delle Imprese?
Il Conservatore del Registro delle imprese, effettuata la dovuta verifica, è tenuto a segnalare al Tribunale delle imprese, competente per territorio, le società inadempienti, in modo tale che quest’ultimo possa poi provvedere alla nomina d’ufficio dell’organo di controllo.
In questi giorni le Camere di Commercio stanno inviando delle lettere alle SRL che, pur dovendo secondo i parametri, non si sono ancora messe in regola con l’obbligo di nominare l’organo di controllo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le società interessate alla nuova disciplina.
Nelle missive trasmesse la CCIAA chiede di comunicare via PEC, entro 20 giorni dalla data di ricezione, le eventuali circostanze che abbiano impedito l’effettuazione dell’adempimento nel rispetto del termine ultimo del 16 dicembre 2019, in modo da evitare di segnalare ai Tribunali la posizione di imprese che hanno già avviato l’iter di nomina o possibili sovrapposizioni di designazioni da parte degli stessi tribunali.
Come sopra evidenziato, l’omissione potrebbe dipendere da diverse cause, tra cui, ad esempio, le assemblee andate deserte, il rinvio di assemblea ad altra data certa, l’indisponibilità del professionista nominato ad assumere l’incarico o ancora l’inadempienza da parte dell’organo amministrativo.
In virtù delle nuove norme, qualora non si provveda a nominare gli organi di controllo, il Tribunale delle imprese competente per territorio, provvede conseguentemente alla nomina d’ufficio.
Torna in Cima
Siamo ancora in tempo per rimediare?
Le società senza organo di controllo, ma obbligate a nominarlo, in questa fase di accertamento da parte delle CCIAA, hanno l’opportunità di regolarizzare la propria posizione, fornendo le giuste motivazioni.
In particolare sono ancora in tempo per scegliere personalmente il professionista (o i professionisti) che seguiranno la propria azienda con riguardo a tutte le novità introdotte dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” ed evitare quindi la designazione d’ufficio di un professionista scelto del Tribunale.
Torna in Cima