Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (DLgs. 14/2019) ha introdotto rilevanti novità in materia di organo di controllo nelle SRL, modificando l’art. 2477 del Codice Civile e ampliando le ipotesi per cui sussiste l’obbligo di nomina.
Parametri per obbligatorietà revisore contabile
In particolare ora le nuove disposizioni prevedono che la nomina del revisore è obbligatoria o (dell’organo di controllo) quando la società, per due esercizi consecutivi, supera anche uno solo dei seguenti parametri (non necessariamente lo stesso):
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Come prima applicazione delle novità introdotte, per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, ai fini della verifica del superamento dei limiti predetti, occorre far riferimento agli anni 2017 e 2018.
Ad esempio, se nel 2017 la società ha avuto 21 dipendenti occupati di media che diventano 18 nel 2018, ma nello stesso anno l’attivo è di 4,1 milioni di euro, occorre procedere alla nomina.
Entro il 16 dicembre 2019 le SRL (e le cooperative), già costituite alla data del 16.3.2019, devono provvedere a:
- nominare l’organo di controllo o il revisore, convocando l’assemblea ordinaria dei soci;
- e, se necessario, convocare quella straordinaria per uniformare l’atto costitutivo e lo statuto, qualora le clausole statutarie relative all’istituzione e alla soppressione dell’organo di controllo e/o del revisore legale non siano conformi al nuovo dettato normativo.
Sanzioni per l’omessa nomina
In assenza di adempimento di nomina, gli amministratori rischiano:
- una sanzione amministrativa per l’omessa convocazione dell’assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 co. 1 prima parte c.c.);
- una denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;
- la revoca;
- l’annullamento di alcuni atti societari.
In ogni caso, la nuova norma prevede che alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
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Attività revisore contabile nelle SRL
Gli organi di controllo societari, il revisore legale e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni (di vigilanza e controllo quale organo societario da una parte, di revisione legale del bilancio e verifica della correttezza delle scritture contabili dall’altra), avranno anche l’obbligo di:
- verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di “fondati indizi della crisi”.
Questo significa che con periodicità almeno trimestrale la società dovrà produrre una situazione contabile idonea ad evidenziare eventuali indicatori della crisi sulla base degli indici di allerta.
La riforma, pertanto, avrà un impatto anche di natura gestionale in quanto occorre adottare specifiche misure organizzative che prevedano tempi e modi per approdare alla redazione di bilanci intermedi attendibili.
Il nostro studio collabora con partner esperti, iscritti nell’apposito Registro dei Revisori Legali dei Conti e rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, consulenza e valutazione in base a dimensione, struttura e caratteristiche della vostra società e per i conseguenti obblighi e adeguamenti alla nuova normativa.
L’attività di revisore contabile per una società di piccole/medie dimensioni prevede un compenso annuale a partire da Euro 4.000,00.
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