Se avete costituito una associazione no-profit nell’ultimo anno, probabilmente non sapete quali siano gli obblighi fiscali cui dovete sottoporvi.
Non c’è da preoccuparsi, è del tutto normale!
La galassia degli enti associativi privati è molto particolare, soprattutto per le funzioni che svolge trasversalmente al tessuto sociale. È quindi indispensabile che, anche dal punto di vista fiscale, queste realtà possano usufruire di condizioni particolari.
Per esempio, se sussistono i requisiti richiesti dalla normativa tributaria, è bene sapere che le quote ed i contributi associativi incassati non sono imponibili, così come i corrispettivi che sono percepiti da certe attività.
L’Agenzia delle Entrate richiede però che gli enti associativi che desiderano usufruire di queste agevolazioni trasmettano in via telematica i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello, detto appunto modello EAS.
Torna in Cima
Che cos’è il modello EAS
Fin dal 2009, il modello EAS è l’unico che deve essere utilizzato dalle associazioni private per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali.
Tutte le associazioni e gli enti associativi privati che richiedano una quota ai loro associati o che offra loro beni e servizi attraverso uno scambio di natura economica sono tenuti a compilare il modello entro 60 giorni dalla costituzione, per via telematica.
È inoltre necessario presentare nuovamente il modello entro il 31 marzo dell’anno successivo, se alcuni fra i dati contenuti sono cambiati nel corso dell’anno precedente [vedi il paragrafo “Termini e modi di presentazione” per conoscere l’argomento più in dettaglio].
Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere presentato sia dall’ente associativo che attraverso un intermediario abilitato [commercialisti, Caf, ecc.].
In pratica, quasi tutte le associazioni non profit sono obbligate alla compilazione, che si effettua attraverso un semplice software, utilizzabile con tutti i sistemi operativi più diffusi [Windows, OS X, Linux].
Torna in Cima
Quali sono gli enti esonerati dal modello EAS
Sono ovviamente esonerati dalla presentazione del modello EAS le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione e gli enti associativi commerciali.
Fanno inoltre eccezione alla regola e non sono tenute alla compilazione del modello le seguenti tipologie di ente associativo:
- le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri [legge 266/91] e che svolgono solo attività istituzionali o che realizzano solo attività commerciali e produttive marginali, come da Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. Le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91 o che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali sono tenute a compilare ed inviare il modello;
- le associazioni sportive dilettantistiche [Asd] in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive [rilasciato dal Coni], purché non svolgano attività commerciale;
- le associazioni che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l’iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
- le associazioni non governative [ONG] riconosciute idonee dalla Legge 49/87.

Chi può presentare modelli EAS semplificati
Alcune tipologie di associazione possono presentare un modello semplificato, che sia compilato solo in 5 [sei per le associazioni sportive dilettantistiche non completamente esonerate] delle 38 voci normalmente richieste, che sono invece tutte obbligatorie per chi deve effettuare la dichiarazione completa. Vediamo quali sono le tipologie più diffuse:
- associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all’art 7 L 383/00;
- associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all’art 6 L 266/91, che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
- associazioni e società sportive dilettantistiche [diverse da quelle esonerate] iscritte al registro del CONI;
- associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica [iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome];
- associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni [svolgenti in via preminente attività di religione e di culto];
- associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
- associazioni sindacali;
- associazioni riconosciute di ricerca scientifica, destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
- associazioni Onlus parziali, per le attività non rientranti nell’ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all’art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;
- associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all’art 20, c 3, L 382/781;
- federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.
Termini e modi di presentazione
Come abbiamo visto, il modello Eas dovrebbe essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione. Se non l’avete fatto in tempo, però, non perdetevi d’animo!
Il Dl 16/2012 ha infatti stabilito che è possibile accedere ai regimi fiscali opzionali che siano subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva [e di qualsiasi adempimento di natura formale] anche se la comunicazione non è stata eseguita tempestivamente.
L’unico vincolo è giustamente il fatto che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
In questo caso, il contribuente che abbia i requisiti alla data di scadenza ordinaria del termine può effettuare la comunicazione [o effettuare l’adempimento] entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
È tenuto però a versare contestualmente un importo pari alla misura minima della sanzione [258,00 €], dal quale è ovviamente esclusa l’eventuale compensazione prevista.
Per quanto riguarda invece la comunicazione delle variazioni, si è già detto che è necessario presentarla entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello nel quale si è verificata la variazione stessa. È necessario comunicare le variazioni che riguardano le seguenti voci:
- dati anagrafici dell’ente o del rappresentante legale;
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti [dichiarazione 31];
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute [dichiarazione 30];
- numero dei soci e/o associati dell’ente associativo [dichiarazione 24];
- ammontare delle entrate [dichiarazione n 23];
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari [dichiarazione 21];
- ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, sia quelli percepiti occasionalmente che quelli incassati abitualmente [ultima parte della dichiarazione 20];
- numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi [dichiarazione 33].
Gli enti associativi che non compilano il Modello EAS non godono delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi e le loro attività saranno soggette alla tassazione propria delle attività commerciali, comprese tutte le attività da essi svolte.
Dal momento che si tratta di costi differenti, che sono spesso insostenibili per le realtà non profit, la compilazione del modello è indispensabile per tutte le associazioni interessate dalla normativa.
Il caso delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Una particolare attenzione merita il caso delle associazioni sportive dilettantistiche [Asd], assai comune ma, purtroppo, piuttosto complesso per quanto riguarda la normativa.
Fra queste associazioni, sono tenute a presentare la dichiarazione in forma semplificata [vedi paragrafo specifico] quelle che effettuano attività strutturalmente commerciali [come da art. 148 del Tuir], incluse quelle che chiedono ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive [iscrizione ai corsi, utilizzo delle attrezzature, ecc.] e quelle che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi [sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione o cessione di materiali sportivi].
In pratica, le uniche Asd esonerate pienamente dall’invio sono quelle le cui principali entrate sono rappresentate dalle sole quote associative.
Torna in Cima

